La legge toscana sull'intelligenza artificiale

La l.r. Toscana 29 luglio 2026 n. 15 è stata pubblicata sul BURT del 31 luglio e all'11 agosto non è ancora in vigore. L'articolo 1 comma 2 dice che la Regione la attua senza produrre nuovi obblighi per creatori e utenti dei sistemi di IA, le parole sanzione e vigilanza non compaiono e l'articolo 15 esclude nuovi oneri di bilancio. La Sardegna aveva legiferato quattro mesi prima e la Toscana stessa aveva già un articolo sull'IA dal 2024.

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Sommario
  1. Articolo 1, comma 2: nessun nuovo obbligo
  2. A chi si applica
  3. L’Osservatorio e la selezione delle segnalazioni
  4. I cinque diritti della Carta
  5. Non è la prima legge regionale sull’IA
  6. Il rapporto con l’AI Act e con la legge 132/2025
  7. Il limite di competenza
  8. Cosa ne pensiamo
  9. Fonti
Quattro dati sulla legge regionale toscana 15/2026 sull'intelligenza artificiale
Lo stato della legge all’11 agosto. Fonti in fondo.

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il 21 luglio la legge sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. Il presidente Giani l’ha promulgata il 29 luglio, ed è uscita sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Prima n. 42 del 31 luglio 2026, alle pagine 14-30, come legge regionale 29 luglio 2026, n. 15, “Uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024”.

Il testo non fissa una data di entrata in vigore, quindi vale l’articolo 43 dello Statuto: quindicesimo giorno dalla pubblicazione, dovrebbe essere il 15 agosto. All’11 agosto la legge è pubblicata e non ancora efficace.

Articolo 1, comma 2: nessun nuovo obbligo

Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che la Regione attua la legge “senza produrre nuovi obblighi per i creatori e gli utenti dei sistemi di IA”.

Le parole sanzione e vigilanza non compaiono in nessuno dei quindici articoli. L’articolo 15 è una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

A chi si applica

L’articolo 2 delimita l’ambito soggettivo alla Regione e ai suoi enti dipendenti, agli enti di diritto privato che la Regione controlla, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, agli enti locali e ai loro organismi. Ogni altro soggetto pubblico o privato che usufruisca dei servizi digitali regionali vi rientra solo previa stipula di una convenzione nell’ambito della rete telematica regionale toscana.

Una PMI toscana resta fuori dall’ambito, salvo convenzione. Un’azienda sanitaria regionale o un ente locale vi rientrano, e gli atti che li raggiungeranno sono la carta dei diritti dell’articolo 7 e le linee guida dell’articolo 15 bis, entrambi privi di sanzione.

L’Osservatorio e la selezione delle segnalazioni

L’articolo 8 istituisce presso la Giunta un Osservatorio sull’IA, nominato con decreto del Presidente. Il comma 2 elenca venti componenti a numero fisso: quattro esperti dipendenti della Regione, sei designati dal Consiglio regionale, quattro dal Consiglio delle autonomie locali, uno ciascuno dal Centro di competenza regionale, dal Comitato regionale dei consumatori, dal CORECOM e dal CNR, più un rappresentante delle imprese tecnologiche e uno della sanità. A questi si aggiunge un rappresentante per ogni confederazione sindacale maggiormente rappresentativa, in numero che il testo non predetermina.

Il comma 5 dispone che la partecipazione è “a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi, indennità o gettoni di presenza”. Il comma non richiama l’articolo 15.

Sulle segnalazioni degli utenti l’Osservatorio “formula raccomandazioni” e “indirizza l’utente per l’eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l’esito”. Il comma 4 lettera e) gli affida però l’approvazione di un disciplinare “per la selezione dei casi da prendere in esame”: i criteri di ammissione li fissa lo stesso organo che riceve le segnalazioni, e l’esame non è garantito.

La Carta toscana dei diritti digitali dell’articolo 7 è approvata dalla Giunta su proposta dell’Osservatorio, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Le linee guida del nuovo articolo 15 bis della l.r. 57/2024 sono approvate “nel rispetto degli indirizzi dell’Osservatorio”. In entrambi i casi il ruolo dell’organo va oltre la raccomandazione.

Per la nomina dell’Osservatorio la legge non fissa alcun termine.

I cinque diritti della Carta

L’articolo 7, comma 2 elenca cosa dovrà contenere la Carta: informazione chiara e preventiva sull’uso di un sistema di IA, decisione amministrativa non esclusivamente automatizzata, spiegazione comprensibile della logica del sistema, reclamo e riesame anche con intervento umano “ove previsti dalla normativa in vigore”, protezione dei dati personali.

L’inciso “ove previsti dalla normativa in vigore” circoscrive reclamo e riesame ai casi in cui un’altra fonte già li prevede, senza istituirli in via autonoma.

Non è la prima legge regionale sull’IA

Due atti precedono la legge toscana: la legge sarda del 12 marzo 2026 e la l.r. toscana 57/2024.

In Sardegna il Consiglio regionale ha approvato il testo unificato nella seduta del 10 marzo 2026, promulgato come legge regionale 12 marzo 2026, n. 6, “Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell’intelligenza artificiale in Sardegna”, ventidue articoli. Precede di quattro mesi e mezzo la legge toscana, con ventidue articoli contro quindici, e copre governo regionale dell’IA, un hub presso il CRS4, osservatorio, piattaforma, sanità, scuola e imprese.

La l.r. 9 dicembre 2024, n. 57, in vigore dal 2 gennaio 2025, dedica all’IA l’articolo 8 per intero, riprende all’articolo 3 la definizione dall’articolo 3 dell’AI Act e prevede all’articolo 25 le sandbox regolatorie in attuazione dell’articolo 57. Il comma 2 di quell’articolo 8 è già stato attuato con la deliberazione di Giunta n. 60 del 2 febbraio 2026, che ha approvato le linee guida per l’adozione dell’IA in Toscana. La legge di luglio modifica la 57/2024, come dice il suo titolo.

In Lombardia la Giunta ha approvato il 2 marzo 2026 un progetto di legge su ricerca, innovazione e IA. L’approvazione è della Giunta, quindi riguarda un progetto di legge e non un testo votato dal Consiglio, e all’ultima fonte istituzionale raggiungibile risultava ancora in commissione.

Il rapporto con l’AI Act e con la legge 132/2025

L’articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689 fissa al 2 agosto 2026 l’applicazione generale dell’AI Act, e da quel giorno valgono fra gli altri gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, che il capo IV non essendo fra le eccezioni segue la data generale. La pubblicazione della legge toscana sul BURT precede quella data di due giorni, e l’entrata in vigore, che dovrebbe cadere il 15 agosto, la segue di tredici.

Il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, il ramo IA dell’omnibus digitale, è stato pubblicato il 24 luglio ed è in vigore dal 27 luglio: modifica l’AI Act su alcune scadenze e aggiunge pratiche vietate all’articolo 5. Sul piano nazionale la legge 23 settembre 2025 n. 132 è in vigore dal 10 ottobre 2025, e il suo articolo 20 designa AgID e ACN come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, oltre ai decreti attuativi approvati il 4 agosto.

Il preambolo della legge toscana cita il regolamento europeo fra i Visto. Un regolamento UE è direttamente applicabile e non ha bisogno di essere recepito da nessuna Regione.

Il limite di competenza

L’articolo 127, primo comma della Costituzione dà al Governo sessanta giorni dalla pubblicazione per impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge regionale che ecceda la competenza della Regione. Con pubblicazione il 31 luglio, il termine scade il 29 settembre 2026.

Due precedenti in materie contigue. Con la sentenza 271/2005 la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 12 della legge dell’Emilia-Romagna 11/2004 sullo sviluppo regionale della società dell’informazione. Con la 69/2024 ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 della legge della Puglia 13/2023, quello che regolava videosorveglianza e tutela della privacy nelle strutture per anziani e persone con disabilità.

Il comma 2 dell’articolo 1 rileva anche sul piano del ricorso previsto dall’articolo 127: una legge regionale che non crea obblighi verso i privati offre meno margine a una censura di incompetenza.

Cosa ne pensiamo

Quello che la legge vincola l’amministrazione a fare su sé stessa sta in tre atti: una carta dei diritti digitali con il diritto a una decisione non esclusivamente automatizzata e a una spiegazione della logica del sistema, un organo che riceve segnalazioni e una carta dei servizi al cui rispetto l’articolo 10 subordina l’erogazione di contributi ai centri di facilitazione digitale. L’articolo 10 è l’unica disposizione che lega un adempimento a un finanziamento.

Il termine dei dodici mesi vincola l’approvazione della Carta, non la nomina dell’Osservatorio che deve proporla, per la quale la legge non fissa alcuna data. Finché l’organo non è nominato, il termine non decorre su nessuno. Lo stesso Osservatorio scrive poi il disciplinare che stabilisce quali segnalazioni esaminare.

Per chi lavora in una PA toscana o in un’azienda sanitaria regionale, la trasparenza sull’uso di un sistema di IA e la spiegabilità di una decisione amministrativa sono già richieste dall’articolo 50 dell’AI Act, applicabile dal 2 agosto, e dall’articolo 22 del GDPR sulle decisioni automatizzate. L’articolo 7 dà dodici mesi dall’entrata in vigore per approvare la Carta, quindi l’intera finestra cade dopo il 2 agosto: chi implementa trasparenza e spiegabilità adesso si trova la Carta regionale già soddisfatta quando arriva.

Fonti

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