Articolo
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2026 è pubblicato il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 “in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”. Ha 54 articoli ed entra in vigore il 23 ottobre 2026.
È il secondo dei due decreti approvati in via definitiva ad agosto. Il primo, su polizia e biometria, è in Gazzetta dal 15 settembre.
Chi vigila
- AgID è l’autorità nazionale di notifica: valuta, designa, notifica e controlla gli organismi di valutazione della conformità (art. 4).
- ACN è l’autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di AI (art. 5) e il punto di contatto unico con l’Unione (art. 6). Gestisce anche la registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio dell’allegato III, punto 2, cioè le infrastrutture critiche (art. 14).
- Banca d’Italia, CONSOB e IVASS sono autorità di vigilanza per i sistemi ad alto rischio usati, rispettivamente, nei finanziamenti e nei servizi disciplinati dal testo unico bancario, nei servizi finanziari disciplinati dal testo unico della finanza e nell’attività assicurativa (art. 5), con poteri di vigilanza e ispettivi propri (art. 17).
- Il Garante per la protezione dei dati personali vigila nei limiti dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (art. 5).
Il decreto prevede accordi fra autorità, coordinamento con quelle settoriali e un comitato di coordinamento (artt. 7-12).
Sanzioni
L’articolo 23 fissa gli importi massimi, salvo che il fatto costituisca reato:
- fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore, per le pratiche vietate dall’articolo 5 del regolamento;
- fino a 15 milioni o al 3% per gli obblighi elencati nel comma 2, fra cui quelli di fornitori, importatori, distributori e deployer;
- fino a 7,5 milioni o all’1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite agli organismi notificati o alle autorità;
- fino a 1 milione o allo 0,5% per gli obblighi degli articoli 27 e 86 del regolamento.
Le sanzioni sono applicate da AgID e dalle autorità di vigilanza del mercato per le rispettive competenze (artt. 20 e 21).
Lo spazio di sperimentazione
L’articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, previsto dall’articolo 57 del regolamento, sotto la vigilanza diretta delle autorità nazionali per l’AI. Le finalità indicate sono la cooperazione con le autorità, l’innovazione, l’apprendimento normativo basato sulle evidenze della sperimentazione e un accesso più rapido al mercato europeo, in particolare per PMI e start-up. Gli articoli successivi ne regolano la gestione, la cooperazione transfrontaliera e gli esiti e disciplinano ulteriori spazi di sperimentazione normativa.
Lavoro
L’articolo 41 riguarda le decisioni sul rapporto di lavoro prese con l’aiuto di sistemi di AI:
- le decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione del rapporto, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato: la decisione definitiva spetta a una persona fisica con un potere effettivo e autonomo;
- la ricerca e la selezione delle candidature non rientrano fra le decisioni finali, anche quando escludono qualcuno dalle fasi successive;
- il consenso del lavoratore non è un’eccezione al divieto;
- prima del trattamento il datore di lavoro fornisce l’informativa prevista dal decreto legislativo 152/1997;
- il lavoratore può ottenere, tramite una persona, una motivazione intelligibile della decisione, con l’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di AI e dei principali parametri considerati;
- il licenziamento e le decisioni prese in violazione di queste regole sono nulli.
Formazione
Gli articoli 36-51 riguardano uso dell’AI e formazione in scuola, università, pubblica amministrazione, lavoro, professioni, settore finanziario e formazione continua. Due disposizioni hanno cifre e scadenze:
- per l’emergenza educativa legata all’uso dei social e degli ambienti basati su AI, fino a 100 milioni di euro dal programma nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027” (art. 37);
- la formazione dei docenti segue criteri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito entro novanta giorni dall’entrata in vigore (art. 38).
Segreti commerciali
L’articolo 52 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 98 del codice della proprietà industriale: se ricorrono le condizioni previste per i segreti commerciali, ne fanno parte anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di AI. Per algoritmi e metodi matematici il comma intende architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione, procedure e configurazioni di addestramento e ogni altro elemento tecnico-computazionale usato per sviluppare sistemi di AI.
Cosa ne pensiamo
Il decreto completa la designazione delle autorità italiane per l’AI Act: AgID per gli organismi notificati, ACN per la vigilanza e il contatto con l’Unione, le autorità finanziarie per banca, finanza e assicurazioni. ACN ha un ruolo analogo nello schema di decreto sul Cyber Resilience Act approvato in esame preliminare il 2 ottobre: per chi produce sistemi di AI che sono anche prodotti digitali, l’interlocutore sarà spesso lo stesso. L’articolo 41 è la parte con effetti più diretti sulle imprese: nelle decisioni sul personale prese con l’aiuto dell’AI la decisione finale deve restare a una persona, pena la nullità. Il lavoratore può chiederne una motivazione.
Cosa monitorare
- I decreti attuativi richiamati dal testo, a partire da quello per la formazione dei docenti e dalle modalità di registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio.
- Le regole operative dello Spazio di sperimentazione italiano per l’IA.
- La delega dell’articolo 16 della legge 132/2025, su dati e algoritmi per l’addestramento, che scade il 10 ottobre. Il decreto 179 attua la delega dell’articolo 24, ma con l’articolo 52 interviene già su una parte di quella materia.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2026 (PDF)
- Regolamento (UE) 2024/1689
- AI Act: in Gazzetta il decreto su polizia e biometria
- Decreti AI Act: approvazione definitiva, biometria stretta e licenziamenti automatici nulli
- Cyber Resilience Act: decreto italiano, ACN e sanzioni

