Telemedicina e dati sanitari: protocolli, standard e accelerazione pandemica

Le linee di indirizzo nazionali per la telemedicina del 2014 (AGENAS), il quadro emergenziale COVID-19, le tipologie di prestazione (televisita, teleconsulto, telerefertazione) e il rapporto con FHIR, IHE e i FSE regionali.

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Il quadro precedente

Prima della pandemia la telemedicina in Italia aveva una cornice di principio ma un’adozione molto parziale. Il riferimento nazionale erano le Telemedicina — Linee di indirizzo nazionali, approvate dal Tavolo tecnico del Ministero della Salute e condivise dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 20 febbraio 2014. Le linee guida AGENAS definivano la terminologia, le tipologie di prestazione e il perimetro clinico ed erano state recepite in forme differenziate dalle Regioni.

Le tipologie di prestazione individuate nel documento del 2014 sono diventate il vocabolario condiviso del settore:

  • Televisita — atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con il paziente; produce una prestazione sanitaria equivalente, per valore clinico e documentale, a una visita in presenza
  • Teleconsulto — consultazione a distanza tra due o più professionisti, su un caso specifico, con o senza la presenza del paziente
  • Telerefertazione — produzione di refertazione a distanza di esami strumentali acquisiti altrove (teleradiologia, telepatologia, teledermatologia)
  • Telemonitoraggio — acquisizione e trasmissione a distanza di parametri vitali e dati clinici da dispositivi
  • Teleassistenza — prestazioni socio-sanitarie a distanza per soggetti fragili

Al di fuori di alcune esperienze consolidate — teleradiologia, telecardiologia nei programmi regionali di scompenso cronico, telemonitoraggio del diabete — l’adozione sistematica restava limitata. Le barriere erano insieme tecniche (infrastrutture disomogenee), organizzative (integrazione con cartelle e FSE), economiche (tariffazione delle prestazioni telematiche non armonizzata) e culturali.

La spinta del 2020

La pandemia SARS-CoV-2 ha spostato di colpo tutti questi vincoli. La necessità di ridurre i contatti in presenza e di mantenere la continuità assistenziale ha fatto della telemedicina uno strumento operativo, non più sperimentale. I provvedimenti principali del 2020:

  • Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2020Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante l’emergenza COVID-19, marzo 2020, con estensioni successive ad altri ambiti
  • Circolare del Ministero della Salute n. 13917 del 30 aprile 2020 — indicazioni operative per attività di telemedicina in fase emergenziale
  • Istituto Superiore di Sanità, Rapporti COVID-19 su telemedicina — una serie di rapporti tematici (n. 60/2020 generale, n. 12/2020 pediatria, altri su gastroenterologia, psichiatria, malattie neurologiche)
  • DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) — previsioni di sostegno all’implementazione della telemedicina nel SSN
  • Linee di indirizzo regionali — numerose Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio) hanno prodotto atti operativi per disciplinare prestazioni, tariffazione e requisiti organizzativi

Al momento in cui si scrive, il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni stanno completando nuove indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina che dovrebbero essere approvate entro la fine del 2020, aggiornando e integrando il quadro del 2014 con l’esperienza pandemica.

Le componenti tecniche di una prestazione in telemedicina

Una televisita o un teleconsulto concreti sono la composizione di diverse componenti tecniche distinte:

  • Comunicazione audio-video real-time — tipicamente via WebRTC (browser-based) o piattaforme di videoconferenza dedicate. La scelta del fornitore impatta su privacy, affidabilità, integrazione con il sistema di refertazione
  • Autenticazione del paziente e del professionista — identità forte (SPID, CIE, CNS) vs. identità leggera (codici OTP); scelta dipendente dal livello di rischio clinico e dalla natura del consenso
  • Consenso informato — raccolto a distanza, con doppia specifica: consenso alla prestazione in telemedicina e consenso al trattamento dei dati
  • Documentazione clinica prodotta — referto, verbale, prescrizione; deve essere firmata digitalmente e alimentare il FSE come qualsiasi altra prestazione in presenza
  • Registrazione e conservazione — la registrazione audio-video, se effettuata, è essa stessa dato sanitario e va gestita secondo GDPR; la conservazione a norma si applica al referto, non necessariamente alla registrazione
  • Dispositivi al domicilio — misuratori di pressione, glicemici, saturimetri, ECG portatili, connessi via app/Bluetooth; sollevano temi di qualificazione come dispositivo medico (MDR) e di trasmissione sicura dei parametri

Gli standard utili

A differenza di HL7 v2, CDA R2 e FHIR, la telemedicina non ha un proprio standard di scambio specifico: riusa e compone standard esistenti.

  • FHIR fornisce le risorse chiave: Encounter con class codificato come virtuale (VR), Communication per scambi testuali e notifiche, Appointment per la pianificazione, DocumentReference per il referto prodotto, Observation per i parametri trasmessi da dispositivi di telemonitoraggio, DeviceMetric per la configurazione degli strumenti, MedicationRequest per le prescrizioni a valle
  • IHE MHD (Mobile access to Health Documents) — profilo IHE che porta XDS sulle interfacce mobili, rilevante per l’accesso del paziente ai propri documenti
  • HL7 FHIR Telehealth Implementation Guide (STU Draft, in preparazione da HL7 International) — raccoglie profili, estensioni e scenari tipici della telemedicina
  • Continua Design Guidelines — specifiche della Personal Connected Health Alliance per l’integrazione dei dispositivi personali, basate su IEEE 11073 per i medical device profiles

Sul lato infrastrutturale, WebRTC (W3C + IETF RFC 8825) è lo standard di trasporto audio-video nei browser, con cifratura end-to-end via DTLS-SRTP. SIP (RFC 3261) resta diffuso nelle infrastrutture telefoniche integrate.

Open source

L’ecosistema open source della telemedicina ha ricevuto attenzione nuova nel 2020:

  • Jitsi Meet — piattaforma open source di videoconferenza basata su WebRTC, utilizzata da diverse istituzioni sanitarie italiane nella fase emergenziale come alternativa self-hosted a provider commerciali. Può essere deployata on-premise, integrandosi con i meccanismi di autenticazione della struttura
  • BigBlueButton — piattaforma open source di e-learning con estensioni per webinar clinici e teleconsulto
  • Kamailio / Asterisk — SIP proxy e PBX open source, utilizzati nelle architetture VoIP di alcuni ospedali
  • OpenMRS Telehealth Module — modulo open source per OpenMRS (EHR open source diffuso nei Paesi in via di sviluppo) per integrare televisite
  • FHIR servers con estensioni per la telemedicina: HAPI FHIR, Microsoft FHIR Server, IBM FHIR Server

Le distinzioni importanti: una piattaforma di videoconferenza generica non è, di per sé, una piattaforma di telemedicina. Una piattaforma di telemedicina aggiunge gestione del consenso, produzione documentale firmata digitalmente, registro delle prestazioni, integrazione con cartella/FSE, tracciabilità degli accessi.

Requisiti GDPR e MDR

La telemedicina porta con sé obblighi GDPR rafforzati:

  • Base giuridica — art. 9(2)(h) per la finalità di cura, identica a quella della prestazione in presenza
  • DPIA — tipicamente richiesta per l’introduzione di una piattaforma di telemedicina a scala aziendale, in quanto trattamento sistematico di dati sanitari su larga scala con tecnologie nuove
  • Responsabile del trattamento — il fornitore della piattaforma è responsabile del trattamento ex art. 28, con contratto DPA dettagliato
  • Localizzazione dei dati — scelte infrastrutturali (cloud pubblico UE vs. on-premise) hanno conseguenze dirette sui trasferimenti extra-UE e sui requisiti di Schrems II (CGUE sentenza C-311/18 del luglio 2020 che ha invalidato il Privacy Shield)

Sul lato dispositivi, il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), pienamente applicabile dal 26 maggio 2021, qualifica come dispositivi medici sia le piattaforme software che forniscono informazioni per decisioni cliniche, sia i dispositivi al domicilio del paziente integrati con sistemi di telemonitoraggio. La distinzione tra software di comunicazione (non dispositivo) e software di supporto alla diagnostica (dispositivo, almeno Classe IIa sotto Regola 11) è un nodo interpretativo importante.

Dati e integrazione con il FSE

Dal punto di vista dei dati prodotti, una prestazione in telemedicina deve essere indistinguibile, nella documentazione clinica, da una prestazione in presenza. Il referto di una televisita è un documento conforme ai profili HL7 CDA R2 italiani — verbale di visita specialistica o documento equivalente — firmato digitalmente, alimentato nel FSE regionale attraverso la stessa infrastruttura IHE XDS.b delle altre prestazioni.

I parametri da telemonitoraggio pongono una sfida diversa: sono flussi continui o semi-continui di osservazioni (pressione, glicemia, saturazione, frequenza cardiaca, peso) generati nel domicilio del paziente. La loro alimentazione sistematica al FSE non è prevista dal modello documentale attuale; il veicolo naturale è un’API FHIR che consegna Observation alle cartelle cliniche territoriali, con aggregazione e sintesi nei documenti di episodio (per esempio una lettera di chiusura del programma di monitoraggio).

La traiettoria

L’adozione accelerata nel 2020 non è un episodio temporaneo: pazienti e professionisti hanno acquisito familiarità con le modalità a distanza in settori dove non sarebbe tornata indietro (cronicità, follow-up, salute mentale, medicina palliativa). Le prossime tappe riguardano:

  • Consolidamento normativo — le nuove indicazioni nazionali attese entro fine 2020 armonizzeranno tariffazione, requisiti e integrazione nei percorsi clinici
  • Standardizzazione dei dati — profili FHIR specifici per telemedicina nei lavori HL7 Italia
  • Qualificazione dei dispositivi — conformità MDR per l’hardware al domicilio, certificazione delle piattaforme software
  • Integrazione nel FSE 2.0 — l’evoluzione annunciata del FSE dovrà includere nativamente le prestazioni in telemedicina

Il tema si collega strettamente a quello dei dati sanitari in senso ampio — non più solo documenti prodotti in ospedale, ma flussi generati nel quotidiano del paziente, che richiedono modelli di scambio più granulari e continui di quelli finora adottati.


Riferimenti: AGENAS — Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali, Conferenza Stato-Regioni 20 febbraio 2014. Rapporti ISS COVID-19 n. 12/2020 e n. 60/2020 sulla telemedicina. Circolare Ministero Salute n. 13917 del 30 aprile 2020. DL 19 maggio 2020, n. 34. Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). HL7 FHIR R4 — risorse Encounter, Communication, Appointment, Observation. IHE MHD Profile. WebRTC (W3C/IETF RFC 8825). Sentenza CGUE C-311/18 (Schrems II), 16 luglio 2020.

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